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ACF Arbitro per le Controversie Finanziarie

La nostra Compagnia ha aderito alla procedura denominata “Arbitro per le Controversie Finanziarie” (di seguito “Arbitro”).

L’Arbitro è un sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie, istituito da CONSOB con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 la cui proposizione è del tutto gratuita per l’Investitore-Contraente e dove sono previsti termini ridotti per giungere alla decisione (90 giorni dal completamento del fascicolo contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti).

Potranno essere sottoposte all’Arbitro le controversie riguardanti l’ambito assicurativo relative alle polizze di Ramo III (Index Linked, Unit) e di Ramo V (Capitalizzazione).

Il ricorso può essere proposto quando:
 - non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
 - sia stato preventivamente presentato reclamo alla Compagnia e sia stata fornita dalla stessa espressa risposta, oppure siano decorsi più di 60 giorni dalla sua presentazione senza che la Compagnia abbia comunicato all’Investitore le proprie determinazioni.

Il ricorso all’Arbitro deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo.

L’ambito di operatività dell’Arbitro è relativo alle controversie fra Investitore-Contraente e Intermediario (Compagnia) che riguardano la violazione, da parte di quest’ ultimo, degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli Investitori nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013.

Non rientrano nell’ambito dell’operatività dell’Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro 500.000.

Si precisa che il diritto riconosciuto all'Investitore/Contraente  di ricorrere all'Arbitro è sempre esercitabile anche nell’ipotesi che siano presenti nel contratto clausole di rinuncia o clausole che consentano di devolvere la controversia ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale.